Art. 3

Amministrazione del Fondo

In vigore dal 14 apr 2011
1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell' del presente decreto per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno. 3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni. 4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere designato per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 1. 5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo. 6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
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