Art. 5
Prestazioni
In vigore dal 14 apr 2011
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all' in via ordinaria:
a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
2. Il Fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all', comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.
3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di sessanta mesi di cui al comma 2 e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico I.N.P.S. di anzianità o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione.
In tale caso l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verrà versata.
5. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'.
6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
7. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 2 dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2011-01-21;33#art-5