Art. 7

Accesso alle prestazioni

In vigore dal 14 apr 2011
1. L'accesso alle prestazioni di cui all' è subordinato: a) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL; b) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste; c) per le prestazioni di cui all', comma 2, all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'articolo 16 del vigente CCNL. 2. L'accesso alle prestazioni di cui all' è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all', comma 1, lettere a) e b).
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