Art. 12

Contributi sindacali

In vigore dal 14 apr 2011
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'.
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