Art. 6
Finanziamento
In vigore dal 14 apr 2011
1. Per le prestazioni di cui all', comma 1, sono dovuti al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all', comma 1, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all', commi 2, 3 e 4, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell', lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell', comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.
5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno di cui al comma 4.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, sono devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. Il Comitato amministratore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore consegna all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2011-01-21;33#art-6