Art. 4

Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

In vigore dal 14 apr 2011
1. Il Comitato amministratore: a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) delibera gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'; c) delibera, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all', comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo; d) delibera le sospensioni ai sensi dell', comma 4; e) vigila sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo; f) decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) delibera le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'; h) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2011-01-21;33#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo