Art. 9
Comunicazioni
In vigore dal 10 set 2009
1. Tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate in via telematica secondo i protocolli di comunicazione stabiliti da Equitalia Giustizia, salvo che non ricorra un legittimo e grave impedimento.
2. Sono altresì comunicati a Equitalia Giustizia nelle forme di cui al comma 1 tutti gli ulteriori dati ed informazioni, in possesso del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Demanio e del MEF, che alla stessa occorrono per l'assolvimento dei suoi compiti.
3. Equitalia Giustizia comunica ai competenti uffici del Ministero della giustizia, nelle forme di cui al comma 1, i dati relativi all'avvenuta restituzione delle risorse, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca, occorrenti per la chiusura della posizione amministrativa relativa al singolo procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-07-30;127#art-9