Art. 6
Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e rendicontazione
In vigore dal 12 ago 2010
1. Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento entro trenta giorni. Equitalia Giustizia versa altresì all'entrata del bilancio dello Stato, con cadenza trimestrale e nella percentuale di cui all', comma 7, della legge n. 181, ovvero nella diversa percentuale eventualmente determinata ai sensi del comma 7-quater del medesimo articolo, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotatività.
2. Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell' della legge n. 181, Equitalia Giustizia gestisce le risorse intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto.
3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di cui al comma 2, Equitalia Giustizia:
a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma diversa dal denaro, non effettua disinvestimenti, nuovi investimenti ovvero diversificazione degli investimenti, salvo diversa disposizione appositamente impartitale dal relativo amministratore;
b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonché alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonché ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;
c) intrattiene un apposito conto corrente, intestato Fondo unico giustizia, con l'Operatore che riconosce il più elevato tasso di interesse attivo, in ogni caso superiore alla media dei tassi di interesse attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema;
d) trasferisce sul conto corrente di cui alla lettera c) le risorse di cui alla lettera b) esclusivamente se il relativo tasso di interesse attivo risulti superiore a quello praticato sulle risorse di cui alla medesima lettera b) e soltanto per il tempo durante il quale il predetto tasso risulti effettivamente superiore;
e) investe le risorse di cui alle lettere b), per massa e non per singolo provvedimento, e d) esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano e soltanto se, all'atto dell'investimento e nel corso della relativa gestione, l'investimento garantisce la sua pronta liquidazione, nonché una remunerazione complessivamente maggiore di quella conseguente all'applicazione dei tassi di interesse attivo di cui alle medesime lettere.
4. Equitalia Giustizia tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo unico giustizia, nonché una separata amministrazione delle risorse di cui all', comma 1, lettera i), ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo unico giustizia.
5. Il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia, approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, è trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente ad una relazione del consiglio di amministrazione, al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato. Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori, d'intesa fra loro, determinano le date entro le quali i dati e le notizie occorrenti per la predisposizione del rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico e trasmessi in forma telematica. Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell', comma 3-bis, della legge n. 181 del 2008 comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento utile a costituire presupposto delle medesime iniziative.
6. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) natura e entità delle risorse intestate Fondo unico giustizia, distinte per tipologia;
b) natura e entità delle risorse prelevate da Fondo unico giustizia;
c) investimenti eseguiti e loro rendimento;
d) natura e entità delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte per tipologia, e destinate alla ripartizione di cui all', commi da 7 a 7-ter, della legge n. 181 del 2008;
e) entità dell'aggio dedotto dalle somme versate al bilancio dello Stato;
f) spese di gestione del Fondo unico giustizia, determinate con apposita convenzione tra Equitalia Giustizia e MEF, così suddivise:
f.1) commissione spese trattenute dagli Operatori;
f.2) spese sostenute da Equitalia Giustizia;
f.3) spese inerenti alle attività di investimento.
7. Il MEF, anche su richiesta del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno, può chiedere in qualunque momento a Equitalia Giustizia notizie e dati sulla gestione del Fondo unico giustizia, ulteriori rispetto a quelli che già emergono dai rendiconti periodici di Equitalia Giustizia, al fine di verificare la regolarità e l'appropriatezza della gestione esercitata in base al presente regolamento.
Note all'articolo
- Il D. 15 giugno 2010, n. 119 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "nel comma 2, dopo le parole "Equitalia Giustizia gestisce le risorse,", sono inserite le seguenti: "nonche' le risorse assicurative"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-07-30;127#art-6