Art. 10
Disposizioni in materia di contratti assicurativi.
In vigore dal 12 ago 2010
1. Gli Operatori assicurativi:
a) trasmettono a Equitalia Giustizia, nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione, copia dei provvedimenti di sequestro o di confisca dei contratti assicurativi ovvero di dissequestro o di revoca della confisca dei contratti assicurativi di cui abbiano notizia, anche qualora l'evento non si sia ancora verificato;
b) costituiscono i vincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;
c) effettuano gli svincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo a fronte di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;
d) successivamente al verificarsi dell'evento, accendono presso Banche ovvero Poste Italiane uno o più conti correnti fruttiferi, intestati Fondo unico giustizia, sui quali versano le risorse assicurative dovute, relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo, dandone immediata comunicazione a Equitalia Giustizia. In caso di accensione di un conto unico mantengono separate evidenze di ciascuna posizione soggettiva, dando immediata comunicazione di esse ad Equitalia Giustizia;
e) chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, che, nonostante il vincolo del contratto assicurativo, dovessero essere versate al beneficiario, previa trasmissione di copia dell'eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponesse in tal senso;
f) successivamente al verificarsi dell'evento e alla conseguente intestazione ai sensi della lettera d), chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, in caso di dissequestro ovvero di revoca della confisca dei contratti assicurativi relativamente ai quali abbiano già proceduto allo svincolo;
g) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il beneficiario:
1) prima di dare seguito a qualunque richiesta del contraente circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria;
2) in caso di sospensione del pagamento dei premi da parte del contraente, comunicano a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione l'eventuale valore di riduzione del contratto; comunicano altresì a Equitalia Giustizia l'eventuale ripresa del pagamento dei premi;
h) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il contraente:
1) si astengono dall'attuazione dell'eventuale esercizio di diritti derivanti dal contratto in favore del contraente;
2) prima di dare seguito a qualunque richiesta del beneficiario circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria.
2. Equitalia Giustizia gestisce le risorse assicurative ad essa intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2009
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro dell'interno
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 238
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-07-30;127#art-10