Art. 8
A g g i o
In vigore dal 10 set 2009
1. Ai sensi dell', comma 6, del decreto-legge n. 143, la remunerazione massima di Equitalia Giustizia spettante a titolo di aggio è pari al 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di cui all', comma 6, lettera f). La misura massima dell'aggio può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell', comma 6, della legge n. 181. Entro i predetti limiti, la misura effettiva dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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