Art. 5
Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca
In vigore dal 10 set 2009
1. Equitalia Giustizia tiene apposito rendiconto, a disposizione in particolare del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, di Demanio e del MEF, delle spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione dalla stessa sostenute dal momento in cui i dati delle intestazioni e i dati delle risorse sono effettivamente comunicati ad Equitalia Giustizia fino al momento in cui le risorse vengono dalla stessa versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell' della legge n. 181.
2. In applicazione dell', comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale.
3. In ogni caso, Equitalia Giustizia mette a disposizione le somme di denaro domandate ai sensi del comma 2 nei soli limiti del saldo disponibile calcolato come somma algebrica tra dare e avere riferito all'amministrazione di riferimento del richiedente, al netto delle somme restituite, ovvero devolute allo Stato. In caso di immobili sequestrati, la richiesta di cui al comma 2 è ammissibile esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l'amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-07-30;127#art-5