Art. 7

Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia

In vigore dal 10 set 2009
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro il 30 aprile di ogni anno, sono determinate, sulla base delle entrate affluite sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo precedente, le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell'interno ai sensi dell', comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del MEF, al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Sono fatte salve le riassegnazioni per l'alimentazione al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' della legge 22 dicembre 1999, n. 512. 2. Il Ministro dell'interno, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all', comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008. 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì determinate le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero della giustizia ai sensi dell', comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione di cui all', comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all', comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari. 5. Le quote annuali delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo unico giustizia sono attribuite ai Ministeri dell'interno, della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato in non più di due soluzioni, di cui la prima entro trenta giorni dalla definizione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all', comma 7, della legge n. 18l e la seconda entro il 30 giugno di ogni anno. Le risorse che si rendono disponibili tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono assegnate nella prima ripartizione dell'esercizio finanziario successivo.
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Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia (Art. 7 Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche' dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo