Art. 4
Intestazioni conseguenti a provvedimenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143
In vigore dal 10 set 2009
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, Equitalia Giustizia rende disponibile anche in apposita sezione del proprio sito internet, cui si accede tramite l'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, gli estremi del conto ovvero dei conti, intestati Fondo unico giustizia, sui quali il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno e Demanio effettuano direttamente i versamenti ovvero gli accrediti di tutte le risorse in denaro contante. I versamenti o gli accrediti effettuati ai sensi del primo periodo del presente comma, per i quali Poste italiane o Banche rilasciano la relativa distinta in via telematica, equivalgono ad intestazione delle relative risorse. Per le risorse diverse dal denaro contante, Equitalia Giustizia riceve per via telematica dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse relativamente alle quali gli Operatori hanno provveduto alla intestazione. Analogamente Equitalia Giustizia riceve per via telematica dagli Operatori i dati delle intestazioni effettuate entro cinque giorni dalla data in cui gli stessi ricevono dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse.
2. Equitalia Giustizia, sulla base dei dati delle intestazioni e dei dati delle risorse ricevuti dagli Operatori e dal Ministero della giustizia, relativamente alle risorse di cui all', comma 2, lettera c-bis), della legge n. 181, redige apposito rendiconto, il quale, unitamente ad apposito rendiconto relativo alle risorse di cui alla lettera c-ter) del medesimo , comma 2, della legge n. 181, è trasmesso trimestralmente da Equitalia Giustizia al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-07-30;127#art-4