Art. 8
Adempimenti per i soggetti assegnatari delle quote di biodiesel e circolazione del biodiesel
In vigore dal 12 ott 2008
1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, i soggetti assegnatari presentano, a pena di esclusione dagli anni successivi del programma, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Agenzia delle dogane e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione a consuntivo dalla quale risultino la quantità, la tipologia e la provenienza degli oli vegetali utilizzati nonché la quantità e la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione. La predetta relazione inerente le assegnazioni relative all'anno 2007 è presentata entro il 31 gennaio dell'anno 2009.
2. I soggetti assegnatari, a richiesta delle amministrazioni competenti, forniscono tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità dell'impiego del gasolio miscelato con biodiesel utilizzato per autotrazione, secondo le modalità indicate nell', commi 3, 4 e 5. I medesimi soggetti tengono, per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi dell', commi 4 e 5, una apposita contabilità a scalare contenente l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con il gasolio, dei quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari, trasferiti ad altri depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione nonché dei quantitativi immessi in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione. Per i soggetti assegnatari operanti in altri Paesi dell'Unione europea la predetta contabilità a scalare è tenuta dal rispettivo cancello di ingresso.
3. Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il gasolio è trasferito al deposito fiscale di miscelazione con la scorta del DAA sul quale è indicata la dicitura «biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio rientrante nel programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all', comma 1, lettera d) sul medesimo DAA è indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».
4. Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale, per il quale è richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma, è immesso in consumo direttamente dall'impianto di produzione, ovvero, per gli impianti comunitari, dal rispettivo cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale è riportata la dicitura «biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995», unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all', comma 1, lettera d) sul medesimo DAS è indicata anche la dicitura «biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2008-09-03;156#art-8