Art. 3

Criteri di assegnazione

In vigore dal 2 apr 2015
1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale è ripartito, ai soggetti ammessi a parteciparvi ai sensi dell', con le modalità di cui al presente articolo. 2. Per l'anno 2007 il contingente annuale è ripartito, secondo le modalità previste dall'articolo 22-bis del testo unico, tra i soggetti ammessi al programma. 3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della ripartizione del contingente annuale, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica, all'ufficio incaricato, il quantitativo complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come contingente accantonato, previsto nell'ambito degli accordi di cui all', comma 1, lettera d), in essere per l'anno, derivante dalla trasformazione di semi di origine nazionale o comunitaria. La predetta comunicazione è effettuata, per l'anno 2008, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all', comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 10 gennaio di ciascun anno; entro il ventesimo giorno successivo a tali date, l'ufficio incaricato, determina l'eventuale quota del contingente annuale, d'ora in avanti indicata come quota preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria delle quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia inferiore al contingente accantonato, pari alla differenza tra il contingente annuale e tale sommatoria. 4. La quota preliminarmente assegnabile è ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all', comma 1, lettera g), e della capacità produttiva annua di cui all', comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche. 5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come contingente di filiera, è ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta; qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al contingente di filiera, il medesimo è ripartito in relazione al peso convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota prioritaria richiesta e della capacità produttiva di cui all', comma 1, lettera d), entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote prioritarie. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole esito dei controlli di cui all', comma 1. L'ufficio incaricato, prima di procedere alla medesima assegnazione, verifica la coerenza tra la quota prioritaria richiesta dal soggetto ed i dati, comunicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell', comma 1, relativi alle quantità di oli di semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti di fornitura riferibili al medesimo soggetto. 7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono derivare assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui all', comma 1, lettera b). I quantitativi eventualmente residuati a seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresì far realizzare una parte non maggioritaria della propria assegnazione presso gli impianti di altri soggetti assegnatari, a seguito della stipula di appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione al competente Ufficio. 8. In considerazione della variabilità dei fattori che vincolano la produzione agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i soggetti destinatari del contingente di filiera possono chiedere la riduzione, entro il limite massimo del 20 per cento della quota rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In tal caso i medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita istanza all'ufficio incaricato; le istanze pervenute all'Ufficio incaricato successivamente a tale data non sono prese in considerazione. 9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari, delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto dall', comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2-ter del testo unico.

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2008-09-03;156#art-3

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