Art. 9
Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e circolazione delle miscele gasolio-biodiesel
In vigore dal 15 ago 2009
Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e
circolazione delle miscele gasolio-biodiesel
1. I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella relativa contabilità, in corrispondenza di ogni annotazione relativa all'introduzione nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la dicitura "biodiesel del programma 2007-2010" con indicazione dell'anno e del mese di assegnazione.
2. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali, relativamente al biodiesel contenuto, è richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma sono immesse in consumo con la scorta del DAS sul quale è riportata la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5%" ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%".
3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in sospensione di accisa, sono scortate dal DAA sul quale è riportata la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5 %" ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%".
4. Relativamente al biodiesel del programma miscelato con il gasolio, l'agevolazione prevista dall'articolo 22-bis del testo unico è riconosciuta al solo soggetto che effettua la miscelazione stessa.
Per le miscele di gasolio con biodiesel, trasferite in regime sospensivo ad altri depositi fiscali, il depositario autorizzato del deposito fiscale in cui è avvenuta la miscelazione, contabilizza in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta, la differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando l'aliquota di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e l'imposta effettivamente dovuta, sul medesimo biodiesel, a seguito dell'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime contabilità sono annotate la data e l'ora delle corrispondenti operazioni di miscelazione; alla contabilità è acclusa copia del verbale o dell'attestazione di cui all', comma 1, delle medesime operazioni di miscelazione.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 30, comma 9) che "Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e' elevato al 7 per cento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2008-09-03;156#art-9