Art. 10
Regime dei cali e tabelle di conversione volumica
In vigore dal 12 ott 2008
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili per il biodiesel.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano, in materia di cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383 e le percentuali previste per il gasolio dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.
3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densità e dei volumi del biodiesel trova applicazione la circolare del Ministero delle finanze 12 luglio 1996, n. 184.
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