Art. 5

Garanzie

In vigore dal 12 ott 2008
1. I soggetti ammessi a partecipare al programma versano una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa sui quantitativi di biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Per i partecipanti di altri Paesi comunitari la cauzione è prestata dal titolare del cancello di ingresso. La cauzione è versata, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 2. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di cui al comma 1 e, in caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'accettazione della stessa da parte dell'ufficio competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia conforme all'originale, all'ufficio incaricato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa. 3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, al fine della restituzione, totale o parziale della cauzione di cui al comma 1, i soggetti ammessi a partecipare al programma, fanno pervenire al competente Ufficio, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il resoconto, relativo all'anno solare precedente, dei quantitativi di biodiesel del programma assegnati al soggetto e del biodiesel del programma dal medesimo soggetto destinato all'immissione in consumo. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del predetto resoconto, l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali riscontri, restituisce al soggetto assegnatario la cauzione, senza il pagamento di interessi, eventualmente decurtata in relazione ai quantitativi di biodiesel assegnati al soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora destinati all'immissione in consumo.
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