Art. 7
Caratteristiche e stoccaggio delle miscele
In vigore dal 15 ago 2009
1. La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio è effettuata nei depositi fiscali alla presenza di funzionari incaricati dal competente Ufficio; delle operazioni effettuate è redatto apposito processo verbale, con l'indicazione dei volumi, riferiti a 15°C, e della massa dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Il competente Ufficio può altresì autorizzare i depositi fiscali a provvedere direttamente alla miscelazione di gasolio e biodiesel del programma fino al 5 per cento in volume. I deposti autorizzati ai sensi del presente comma comunicano al competente Ufficio, anche a mezzo fax, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni operazione di miscelazione, i quantitativi di biodiesel del programma da impiegare, la percentuale di miscelazione prevista, la data e l'orario di inizio dell'operazione.
Il competente Ufficio ha facoltà di intervenire durante le operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In caso contrario l'avvenuta miscelazione è attestata dal depositario autorizzato, che provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, entro il giorno successivo, una dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi del depositario autorizzato, il quantitativo di biodiesel del programma impiegato per l'operazione di miscelazione, il contenuto percentuale di biodiesel nella miscela ottenuta, la data e l'orario delle operazioni effettuate, l'importo portato a detrazione, ai sensi del successivo , comma 4, dalla contabilità inerente l'accisa dovuta.
2. L'Ufficio competente può autorizzare le miscelazioni di cui al comma 1 anche con l'impiego di gasolio semilavorato in fase di preparazione o colaggio.
3. Nell'ambito del programma, possono essere destinate al consumo come carburanti le miscele gasolio-biodiesel con contenuto di biodiesel, in volume, in misura inferiore o uguale al 5 per cento ovvero uguale al 25 per cento, nel rispetto delle caratteristiche del gasolio e delle disposizioni tecniche previste dalla normativa vigente.
4. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5 per cento in volume, possono essere stoccate promiscuamente con gasolio e possono essere avviate al consumo sia presso la rete che 1'extra-rete.
5. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale al 25 per cento in volume, rispondenti alla norma della Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) NC 637-02, fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 6, sono avviate al consumo solo presso l'extra-rete e devono essere contabilizzate e stoccate separatamente.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, d'intesa con il direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, sono eventualmente modificate le percentuali consentite di miscelazione di cui al comma 3 e le modalità di vendita delle medesime miscele in relazione alla possibilità tecnica del loro corretto impiego per autotrazione ed alla disponibilità di erogatori dedicati che indichino l'effettivo contenuto di biodiesel nella miscela.
7. Il biodiesel del programma, proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari è introdotto nel territorio nazionale esclusivamente attraverso i cancelli di ingresso preventivamente autorizzati dagli uffici delle dogane territorialmente competenti.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 30, comma 9) che "Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e' elevato al 7 per cento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2008-09-03;156#art-7