Art. 2

Procedura per la partecipazione al programma

In vigore dal 12 ott 2008
1. Sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti indicazioni: a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa; b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora in avanti indicata come «quota prioritaria», che sarà ottenuta a seguito della stipula di contratti di fornitura nell'ambito degli accordi di cui all', comma 1, lettera d), riferibili al soggetto e la quota parte, d'ora in avanti indicata come «quota generica», che sarà prodotta impiegando materie prime non ottenute nell'ambito dei predetti accordi; c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio; d) la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacità produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali; e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale; f) la dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti; h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, indicazione del cancello di ingresso. 2. All'istanza sono allegati: a) la copia dei documenti di cui al comma 1, lettere c) ed e). Per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, i medesimi documenti sono presentati in copia conforme all'originale con traduzione ufficiale in lingua italiana; b) il certificato di analisi rilasciato dalla Stazione sperimentale combustibili o dalla Stazione sperimentale oli e grassi o da uno dei Laboratori chimici delle Dogane specializzati nel particolare settore merceologico, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui al comma 1, lettera f). c) la certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate ai sensi del comma 1, lettera g). Per gli operatori degli altri Paesi comunitari la certificazione rilasciata dall'Ufficio competente sul cancello di ingresso; d) l'attestazione relativa all'effettivo esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, dall'autorità di controllo che ha rilasciato il codice di accisa per l'impianto; e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all', comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari hanno l'obbligo di presentare documentazione equivalente alla suddetta dichiarazione. 3. Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana. Per l'anno 2008 l'istanza è presentata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all', comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l'istanza è presentata entro il 10 gennaio di ciascun anno. Per le istanze presentate a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze presentate dopo i termini stabiliti. I soggetti operanti in altri Paesi comunitari, presentano la documentazione equivalente a quella prescritta per i soggetti nazionali con una traduzione ufficiale in lingua italiana. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti che abbiano presentato istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione. 4. Il quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui al comma 1, lettera b), non può essere superiore alla capacità produttiva degli impianti di cui al comma 1, lettera d). 5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), risultassero in contrasto con gli elenchi di cui all', comma 4.
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