Art. 11

Disposizioni varie

In vigore dal 12 ott 2008
1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad essere impiegate come combustibile per riscaldamento si applica quanto previsto in materia di denaturazione del gasolio, dall', comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. 2. Per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente annuale che risultassero, al termine del medesimo anno, non ancora destinati all'immissione in consumo, sono ripartiti tra gli operatori, limitatamente ai quantitativi richiesti e non assegnati, in misura proporzionale alle quote loro già assegnate dal programma per l'anno in questione; in caso di rinuncia, totale o parziale, da parte di un beneficiario delle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse sono ripartite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi ripartiti ai sensi del presente comma devono essere destinati all'immissione in consumo entro il successivo 30 giugno. 3. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento è data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ovvero con modalità equivalenti. 4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di cui all', comma 2, lettera e), l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia delle entrate di accertare l'assenza, dei soggetti assegnatari di quote di biodiesel del programma, dagli elenchi, aggiornati al termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione al programma di cui all', comma 3, dei soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 emanato in attuazione dell', comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano la predetta richiesta entro trenta giorni trascorsi i quali la verifica deve ritenersi effettuata con esito negativo. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento emanato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, è abrogato.
Storico versioni

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