Art. 6
In vigore dal 5 dic 2007
1. L'articolo 31 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall', commi 1 e 2 del decreto 30 maggio 2001, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla sezione C del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla "Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico".
2. Il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I citato nella sezione C del decreto 22 dicembre 1967 deve ora intendersi 1'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.
3. Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento.
4. È consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato I al presente decreto, che viene inserito come punto "4 Imbiancanti ottici" all'allegato II - Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte A del decreto 21 marzo 1973 e successive modifiche, in quantità non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o in combinazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-6