Art. 5
In vigore dal 5 dic 2007
1. L'articolo 30 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:
«Art. 30. - 1. Al fine di assicurare l'adesione dei bordi delle carte e dei cartoni, in sede di produzione di imballaggi finiti, è consentito l'impiego di collanti composti anche di sostanze diverse da quelle previste dal presente decreto a condizione che non si abbia alcuna fuoriuscita di essi dai bordi sul lato destinato a venire in contatto con alimenti».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-5