Art. 10
In vigore dal 5 dic 2007
1. Dopo l'articolo 38 del decreto 21 marzo 1973 citato in premessa, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché nella Turchia».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 377
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-10