Art. 8
In vigore dal 5 dic 2007
1. L'articolo 33 del decreto 21 marzo 1973, come modificato dall' del decreto ministeriale 18 giugno 1979, è sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. Le carte e i cartoni comunque non rispondenti alle norme specifiche precisate nel presente capo IV sono ammesse all'impiego in contatto con alimenti subordinatamente all'osservanza delle norme previste nel capo I del presente titolo.
2. Le carte e cartoni, nonché gli oggetti con essi formati, paraffinati sul lato in contatto diretto con gli alimenti, con un contenuto di paraffina maggiore di quello previsto dall'allegato II, sezione 4, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, possono essere utilizzati esclusivamente come carte da banco e come contenitori di alimenti refrigerati, congelati o surgelati.
3. Le carte, i cartoni e gli oggetti suddetti non vengono sottoposti a prove di migrazione, a condizione che la carta e cartone e la paraffina o cera microcristallina rispondano alle caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-8