Art. 7

In vigore dal 5 dic 2007
1. L'articolo 32 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato: «Art. 32. - 1. Con le modalità precisate dall', per le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto deve essere indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti. 2. Ai fini dell'indicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo