Art. 7
In vigore dal 5 dic 2007
1. L'articolo 32 del decreto 21 marzo 1973, è di seguito riportato:
«Art. 32. - 1. Con le modalità precisate dall', per le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto deve essere indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'indicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-7