Art. 9
In vigore dal 5 dic 2007
1. Nell'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, sono aggiunte le seguenti voci con le relative condizioni e limitazioni di impiego:
«Ammonio bromuro, soluzione acquosa al 35%. Dose massima di impiego: 0,63 g/kg di fibra secca. Come componente in prodotti biocidi in combinazione con sodio ipoclorito, a condizione che sulla carta e cartone il prodotto di reazione attivo, misurato come Cl2, non sia rivelabile al limite di 0,250 mg/kg di carta;
Sale acetico del copolimero di perfluoroalchiletilacrilato, vinilacetato e dimetilamminoetilmetacrilato. Come agente idro e liporepellente nel trattamento di carte e cartoni; in quantità non superiore allo 0,5% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in superficie; in quantità non superiore all'1,25% di prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in pasta».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-9