Art. 1

In vigore dal 5 dic 2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» ed in particolare l'articolo 117, comma 2, lettera m); Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto 18 gennaio 1991, n. 90, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE; Visto il decreto 15 luglio 1993, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto 24 febbraio 1995, n. 156, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE ed in particolare l'allegato III; Visto il decreto 1° dicembre 2000, n. 411, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto 30 maggio 2001, n. 267, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973; Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un articolato coordinato del citato decreto 21 marzo 1973, limitatamente alle carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute dell'11 gennaio e 1° marzo 2007; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2007; Adotta il seguente regolamento: . 1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall', comma 1 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, è sostituito dal seguente: «Art. 27. - 1. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche: a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie; b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie. (Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla sostanza secca). 2. È ammessa la presenza, in quantità di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo. 3. Le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione e gli imbiancanti ottici che possono essere impiegati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicati nella sezione 4 dell'Allegato II».
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-1

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