Art. 8

Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali

In vigore dal 6 set 2022
1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all', comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonché quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli del medesimo decreto legislativo. 2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo già autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.

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urn:nir:ministero.trasporti:decreto:2006-12-01;316#art-8

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