Art. 4

Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 6 set 2022
1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda. 2. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda. 2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all', comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea già autorizzato, è comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all', comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005. 4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all', è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124. 5. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.

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urn:nir:ministero.trasporti:decreto:2006-12-01;316#art-4

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