Art. 2
Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea
In vigore dal 6 set 2022
1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano già oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo già oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.
2. Nelle domande di cui al comma 1:
a) è indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;
b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonché, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché i dati anagrafici dell'impresa;
2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle condizioni di cui all', comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005;
3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all'impresa di cui è rappresentante legale;
c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice antimafia;
d) è allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);
e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonché la copia conforme della certificazione di cui alla lettera d).
2-bis. L'impresa titolare di autorizzazione, già iscritta nell'elenco nazionale di cui all', presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validità di cui è titolare, a cui allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all', comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005.
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
4. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
5. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
6. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
7. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:2006-12-01;316#art-2