Art. 9

Comunicazione di inizio servizio

In vigore dal 6 set 2022
1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando: a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio; b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi; c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile; d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea. 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti:decreto:2006-12-01;316#art-9

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