Art. 10
Comunicazione di cessazione servizio
In vigore dal 30 mar 2007
1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonché apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.
Storico versioni
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