Art. 11

Impiego ed utilizzo del materiale rotabile

In vigore dal 6 set 2022
1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall', comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all', comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo. 2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nel caso previsto al successivo ..., relativo all'utilizzo di autobus di rinforzo.

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urn:nir:ministero.trasporti:decreto:2006-12-01;316#art-11

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