Art. 3
Accertamenti e controlli sulle domande
In vigore dal 6 set 2022
1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all', comma 2, verifica:
a) la conformità della stessa a quanto previsto dall', comma 2;
b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell', del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
4. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
5. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
6. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
7. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.
8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all', comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n.
285/2005, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonché con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:2006-12-01;316#art-3