Art. 5

Elenco nazionale delle imprese

In vigore dal 6 set 2022
1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005. 2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attività di monitoraggio e di controllo di cui all' del decreto legislativo n. 285/2005, nonché di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall' del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo dello stesso decreto legislativo. 3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie,... previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 285/2005. 4. Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. 5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco. 6. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.

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