Art. 5

Elenco nazionale delle imprese

In vigore dal 6 set 2022
1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005. 2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attività di monitoraggio e di controllo di cui all' del decreto legislativo n. 285/2005, nonché di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall' del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo dello stesso decreto legislativo. 3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie,... previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 285/2005. 4. Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. 5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco. 6. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 15 LUGLIO 2022, N. 124.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti:decreto:2006-12-01;316#art-5

In sintesi

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto gestisce un elenco telematico e centralizzato delle imprese che svolgono servizi automobilistici di linea. L'elenco serve a monitorare le attività, eseguire controlli e registrare le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie. Per essere iscritte, le imprese autorizzate devono versare un apposito contributo di iscrizione. L'ufficio competente si occupa dell'iscrizione, della cancellazione delle imprese non più autorizzate, della verifica dei versamenti e dell'invio delle relative comunicazioni agli interessati.

Perché esiste questa norma

La norma istituisce e disciplina l'Elenco nazionale telematico delle imprese di servizi di linea per supportare il monitoraggio, il controllo e la registrazione delle sanzioni.

A chi si applica

Si applica alle imprese autorizzate a esercitare servizi di linea (come titolari, riunite o subaffidatarie) e alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

Esempio pratico

Un'azienda di trasporti ottiene l'autorizzazione per una linea di autobus statale e versa il contributo previsto. L'ufficio della Direzione generale verifica il pagamento, iscrive la società nell'Elenco nazionale telematico e le invia la formale comunicazione di avvenuta iscrizione.

Adempimenti e conseguenze

Le imprese devono versare il contributo di iscrizione previsto; l'Elenco registra le sanzioni amministrative pecuniarie e serve all'applicazione delle sanzioni accessorie; le imprese non più autorizzate vengono cancellate.

Cosa è cambiato

Il Decreto 15 luglio 2022, n. 124 ha abrogato il comma 6 dell'articolo e ha disposto modifiche ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 5.

Domande frequenti

Quali categorie di imprese possono essere iscritte nell'Elenco?Sono iscritte le imprese autorizzate a svolgere servizi di linea in qualità di titolari, riunite o subaffidatarie, previo versamento del contributo di iscrizione.
A cosa serve l'Elenco nazionale?Serve a supportare le attività di monitoraggio e controllo e a registrare le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a carico delle imprese.
Cosa succede se un'impresa perde l'autorizzazione?Le imprese che non sono più titolari dell'autorizzazione vengono cancellate dall'Elenco a cura del competente ufficio della Direzione generale, che ne dà comunicazione.

Termini chiave

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Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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