Art. 7
Accesso alle prestazioni
In vigore dal 22 set 2005
1. L'accesso alle prestazioni di cui all' è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge, previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all' è subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con un accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c) una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all', può accedere tutto il personale dipendente, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alle diverse categorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2005-07-01;178#art-7