Art. 9
Prestazioni: criteri e misure
In vigore dal 22 set 2005
1. Nei casi di cui all', comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all', comma 1, lettera a), punto 2), superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 775, per retribuzioni lorde mensili fino a euro 1549, ovvero con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 930, per retribuzioni lorde mensili di importo superiore a euro 1549. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2001 e sono adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella misura dell'80 per cento dell'indice ISTAT, in conformità con quanto stabilito per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro. Resta fermo che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all', comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel residuo periodo.
6. La retribuzione mensile dell'interessato, utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata in base alle disposizioni del contratto collettivo in vigore, e cioè la retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennità di funzione nella misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata.
7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
8. Nei casi di cui all', comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall', comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo netto delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall', comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all', comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all', comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 6.
12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell'ente previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.
13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
14. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo dell'assegno straordinario, spettante, la società corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta all'assegno suindicato una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
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