Art. 5
Prestazioni
In vigore dal 22 set 2005
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all', comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui all', comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60 per cento del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data della stipula dell'accordo del 18 luglio 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all', per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di sessanta mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di sessanta mesi, o inferiore a sessanta mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2005-07-01;178#art-5