Art. 6

Finanziamento

In vigore dal 22 set 2005
1. Per la prestazione di cui all', comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50 per cento (di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2, nella misura non superiore all'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50 per cento) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Per la prestazione straordinaria di cui all', comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell', comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50 per cento è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell', comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario. 5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno. 6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale. 7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale momento presso la Società, in conto contribuzione ordinaria. 8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza della Società è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dalla stessa, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo. 9. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo. 10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
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