Art. 11
Trasferimento dei rapporti attivi e passivi
In vigore dal 22 set 2005
1. Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi stipulati in applicazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è trasferita secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale della Poste Italiane S.p.A.», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente, con cadenza mensile, l'importo da Poste Italiane S.p.A.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2005-07-01;178#art-11