Art. 10

Cumulabilità della prestazione straordinaria

In vigore dal 22 set 2005
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività di cui al gruppo Poste Italiane. 2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall', con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A. 4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A., compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione della società stessa, in costanza di lavoro nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione dell'equivalente Fondo di previdenza lavoro dipendente e per il 50 per cento dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo. 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati. 7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra sarà ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato. 8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla società e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all', comma 28, della legge n. 662 del 1996.
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