Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

In vigore dal 22 set 2005
1. Il Comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S., i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all', comma 1, lettera b), nonché la misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all', comma 3; d) deliberare le sospensioni ai sensi dell', comma 4; e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicità e trasparenza; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti; h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'.
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