Art. 7

Cessione di azienda

In vigore dal 4 mag 2005
1. Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di cessione, il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della camera di commercio competente per territorio. 3. Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
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Cessione di azienda (Art. 7 Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27.) — Testo vigente | Portale Normativo