Art. 2
Sanzioni amministrative
In vigore dal 4 mag 2005
1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. La sanzione pecuniaria è irrogata dalla camera di commercio competente per territorio, di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2005-01-27;54#art-2