Art. 4
Misura della sanzione
In vigore dal 4 mag 2005
1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è compresa tra il dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto.
2. Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento nei casi di tardivo versamento.
3. Si applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all' del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, l'Agenzia delle entrate comunica, ai fini del presente decreto, all'Unione italiana delle camere di commercio, i dati di cui all', comma f) del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, quali risultanti sia dalle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa che dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione.
5. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Unione italiana delle camere di commercio vengono regolate le modalità di fornitura delle informazioni di cui al comma 4, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto previsto dall', commi 1 e 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, relativamente alla fornitura dei dati relativi alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi dell', comma 2, dello stesso decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate.
Storico versioni
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