Art. 6

Ravvedimento

In vigore dal 4 mag 2005
1. In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi dell' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta: a) ad un ottavo della sanzione prevista dall', comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all', comma 1; b) ad un quinto della sanzione prevista dall', comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all', comma 1. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, il termine per il ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), scade il 20 luglio 2005. 3. Il pagamento della sanzione, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati sul diritto a norma dell', comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale. 4. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti, di cui al comma 3. 5. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
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