Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 4 mag 2005
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell', comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 limitatamente agli anni 2001 e 2002.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 gennaio 2005
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 252
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2005-01-27;54#art-13