Art. 12
Riscossione della sanzione
In vigore dal 4 mag 2005
1. La sanzione amministrativa e gli interessi sono versati con le modalità previste per la riscossione del diritto annuale.
2. La camera di commercio può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in rate mensili fino ad un massimo di dieci.
Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Storico versioni
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