Art. 11

Sospensione dei pagamenti e compensazione

In vigore dal 4 mag 2005
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio competente per territorio, questa ha facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo. Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento è notificato all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso. 2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione della commissione tributaria. 3. La sospensione del pagamento è revocata, qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione ovvero è adeguata, se una decisione della commissione tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto. 4. In presenza di un provvedimento definitivo, la camera di commercio pronuncia la compensazione del debito e ne dà notifica all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso. 5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie, che possono disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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